venerdì 29 maggio 2009

La legge sui disturbi dell'apprendimento



Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento
(testo del ddl approvato in sede deliberante dalla Commissione Cultura del Senato il 19.05.2009)
Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)
1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate «DSA», quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.
3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.
4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.
5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.
Art. 2.
(Finalità)
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;
b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;
c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;
d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;
e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;
f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;
g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;
h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.
Art. 3.
(Diagnosi e riabilitazione)
1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli alunni.
2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno.
4. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.
Art. 4.
(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)
1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line.
2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.
Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto)
1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione.
2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a:
a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;
c) favorire il successo scolastico;
d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;
e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.
5. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.
Art. 6.
(Misure per l'attività lavorativa e sociale)
1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.
2. I familiari fino al primo grado di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.
3. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della salute si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 4.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
Art. 8.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.
Art. 9.
(Clausola di salvaguardia)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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