martedì 1 dicembre 2009

DISEGNO DI LEGGE SUL “PROCESSO BREVE” PER REATI IN DANNO DI MINORI



DOCUMENTO CISMAI SUGLI EFFETTI DEL DISEGNO DI LEGGE SUL “PROCESSO BREVE” NELLE PROCEDURE PENALI PER REATI IN DANNO DI MINORI
Il Cismai – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Mal-trattamento e l’Abuso all’Infanzia intende lanciare con questo documento un appello a tutte le forze politiche e sociali contro l’approvazione del disegno di legge, cosiddetto sul processo breve, per le gravi conseguenze ed i rischi che esso avrebbe nel lasciare impuniti i reati che più frequentemente vengono commessi in danno di minori, come di seguito illustrati. Il disegno di legge “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo” intenderebbe, infatti, introdurre nel nostro ordinamento un nuovo istituto: la “prescrizione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole”. Si tratterebbe di un istituto necessario per soddisfare “il diritto dell’imputato a non restare sotto la soggezione del processo per un periodo di tempo troppo lungo” “prevedendo ex lege termini massimi di durata dei diversi gradi di giudizio, il cui superamento obbliga il giudice della fase a pronunciare sentenza di non doversi procedere” (dalla relazione al disegno di legge). Tralasciando le considerazioni sulla contraddittorietà e dell’incostituzionalità della nuova previsione, occorre verificare quali ricadute avrà il disegno di legge, se approvato nel testo finora noto, sull’attività di indagine e processuale relativa alle “fasce deboli”, e principalmente ai minori. Il disegno di legge prevede che l’estinzione del processo non operi per i reati puniti con pena edittale superiore ai 10 anni di reclusione (art. 2, comma 1). Sono previste, poi, delle esclusioni sulla base di requisiti soggettivi (l’aver riportato l’imputato “una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione” o l’essere stato lo stesso “dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale”, qualifiche tutte decisamente rare nelle ipotesi di cui ci si occupa in questa “riflessione”) nonché esclusioni oggettive sulla base del titolo di reato oggetto del procedimento. In quest’ultimo caso sono esclusi dalla estinzione (per ciò che interessa i procedimenti per reati contro i minori):
] “delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter del codice penale”;
] “delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice penale”
] “delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale” e dunque, per ciò che qui interessa, i “delitti previsti dagli artt. 600, 600bis, comma 1°, 600ter, comma 1°, 601, 602, 609bis nelle ipotesi aggravate previste dall’art. 609ter, 609quater, 609octies del codice penale” (art. 407, comma 2, lett. a), n° 7bis) c.p.).
La prima immediata conseguenza è la esclusione dal novero dei reati per i quali non si applica il nuovo istituto del reato di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), fatta eccezione per l’ipotesi in cui dalla condotta di maltrattamento si siano prodotte nella persona offesa “lesioni gravissime” o “la morte” (secondo e terzo periodo del comma 2° dell’art. 572 c.p., dovendosi applicare per la determinazione della pena l’art. 157 c.p.). Questa “scelta” legislativa appare tanto più contraddittoria quando si pensi alla espressa esclusione dell’operatività del nuovo istituto del reato di stalking (art. 612bis c.p.), che costituisce - laddove la condotta integri l’aggravante del secondo comma (“se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”) - prosecuzione di fatto del reato di maltrattamenti. In definitiva, se l’azione persecutoria si svolge in ambito familiare e tra coniugi conviventi, il processo si estingue (salvo che la persona offesa abbia subito una lesione alla propria integrità consistente in una lesione gravissima – art. 583, comma 2° c.p. - o che dal fatto sia derivata la morte della persona offesa), mentre se si svolge tra ex coniugi o comunque ex conviventi (qualunque sia la conseguenza fisica o mentale della condotta), il processo non si estingue. Sono esclusi dal novero dei reati per i quali il processo non si estingue, i reati c.d. “minori”, ma di particolare disvalore e significanza per chiunque abbia a cuore le sorti dei minori, e specificamente:
- violazione degli obblighi di assistenza familiare, in cui è compresa la condotta di chi “malversa o dilapida i beni del figlio minore” e di chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore” (art. 570 c.p.);
- abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, anche nelle ipotesi aggravate della lesione personale o della morte conseguenza della condotta (art. 571 c.p.);
- sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.);
- sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574bis c.p.);
- abbandono di persone minori o incapaci, anche nelle ipotesi aggravate della lesione personale o della morte, conseguenze della condotta (art. 591 c.p.);
- la stragrande maggioranza dei reati di aggressione alla incolumità fisica, psichica e morale del minore: percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali anche gravi (artt. 582, 583 c.p. le gravissime sono escluse), l’omicidio colposo (art. 589 c.p.), l’omissione di soccorso (art. 593 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), etc..
E’ peraltro curioso come “convenga” all’autore dell’aggressione (dalla quale siano derivate lesioni personali o addirittura la morte) dichiarare di aver voluto realizzare la condotta di abuso ex art. 571 c.p. o di abbandono ex art. 591 c.p. per vedere estinto un processo altrimenti non estinguibile. Sono inoltre inclusi nel novero dei reati per i quali si applica la disposizione sull’estinzione del processo:
- la corruzione di minorenne (art. 609quinquies c.p.);
- larga parte del reato di pornografia minorile ex art. 600ter c.p., specificamente i commi 3° (che punisce “chiunque …. con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico” realizzato utilizzando minori degli anni diciotto “ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto”) e 4° c.p. (che punisce “chiunque … offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico” sopra indicato);
- larga parte del reato di prostituzione minorile ex art. 600bis, specificamente i commi 2° (che punisce chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica”) e 3° (che punisce la stessa condotta quando realizzata “nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici”) c.p.;
- la detenzione di materiale pedopornografico ex art. 609quater;
ovvero reati che hanno una oggettiva, particolare e rilevante pericolosità sociale sia per la condotta che per gli effetti determinati sulle persone offese (reali o potenziali).
Occorre infine osservare come sia singolare il contenuto delle dichiarazioni sul disegno di legge, fatte il 19 novembre u.s. dal Ministro della Giustizia alla Camera dei Deputati, nella parte in cui si stima un impatto sull’applicazione della regola del processo breve nella misura dell'1%. Se fosse vero - come sostiene il Ministro - che la riforma riguarderebbe soltanto l'un per cento dei processi (dato purtroppo lontano dalla più ottimistica stima), sarebbe allora incomprensibile la fretta nell'approvare la proposta di legge, salvo che le finalità non siano diverse rispetto agli interessi collettivi, e fra questi agli interessi anche dei minori. Il Cismai, alla luce delle esposte considerazioni, esprime la sua forte preoccupazione sul testo dell’attuale disegno di legge che avrebbe, fra le sue conseguenze, l’effetto di depenalizzare la gran parte dei delitti commessi in danno dei minori, specie di quelli relativi al maltrattamento, minando alla base tutto il processo di protezione e di cura del minore stesso, ponendosi in contrasto con il principio della certezza della pena per gli autori di reato contro i minori sul quale il Cismai da sempre si batte.
(www.cismai.org)