sabato 4 luglio 2009

Il testo unico sulla sicurezza e l'invisibilità dei minori




La modifica che causa maggiori preoccupazioni è quella fatta all’art. 6 del Testo Unico sull’immigrazione. Prima il Teso affermava: "Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati". Ora purtroppo prevede questo: "Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati". Tradotto in parole povere per noi comuni mortali impotenti, significa che se il genitore privo di permesso di soggiorno, in situazione di clandestinità, volesse registrare il proprio figlio all’anagrafe non potrà più farlo, nemmeno se volesse autodenunciarsi come clandestino. Questo articolo chiaramente contravviene alla Convenzione dell’ONU (ratificata dal nostro Paese), soprattutto agli articoli 7 - "Diritto ad essere registrato immediatamente" , ed agli artt. 2 e 8. E soprattutto, dolorosamente, rende invisibile il bambino immigrato con immediata negazione di tutti i diritti umani e le tutele.

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