mercoledì 25 febbraio 2009
Il disegno infantile: possibile traccia di abuso subito
Il disegno infantile: possibile traccia di abuso subito.
Il bambino abusato psicologicamente (ma anche fisicamente e/o sessualmente) lascia traccia del suo trauma nei suoi disegni.
L’abuso subito si riscontra in alcuni colori e figure simboliche, ma soprattutto dal punto di vista grafologico, nel ritmo grafico, stereotipato, fisso, ripetitivo e senza vita, e nella pressione grafica, troppo debole o eccessivamente forte e contratta.
Con centinaia di esempi di bambini dai 4 ai 10 anni, e un bambino, in particolare, strappato da una realtà paterna aberrante.
(Abstract mio intervento all'interno del 15° Convegno Nazionale A.P.R.E.S.P.A.: "Il trauma: segni, sintomi e strategie d'intervento", 2005)
lunedì 23 febbraio 2009
IL MOSTRO
Ecco spuntare da un mondo lontano l'ultimo mostro peloso e gigante
l'unico esempio rimasto di mostro a sei zampe
Quanto mi piace vederlo passare, cosa farei per poterlo toccare
io cosa farei...
Dicono che sia capace di uccidere un uomo
non per difendersi, solo perché non è buono
Dicono loro che sono scienziati affermati
classe di uomini scelti e di gente sicura
Ma l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura
il mostro ha paura...
E' alla ricerca di un posto lontano dal male
certo una grotta in un bosco sarebbe ideale
ma l'unico posto tranquillo è quel vecchio cortile
l'unico spazio che c'è per un grande animale
Dicono "Siamo in diretta..." lo scoop è servito
"...questa è la tana del mostro, l'abbiamo seguito"
Dicono loro che sono cronisti d'assalto
classe di uomini scelti di gente sicura
Ma l'unica cosa evidente
l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura
il mostro ha paura...
Basta passare la voce che il mostro è cattivo
poi aspettare un minuto e un esercito arriva
bombe e fucili ci siamo, l'attacco è totale
gruppi speciali circondano il vecchio cortile
Dicono che sono pronti a sparare sul mostro
"Lo prenderemo sia vivo che morto sul posto !"
Dicono loro che sono soldati d'azione
classe di uomini scelti e di gente sicura
ma l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura
il mostro ha paura...
Vorrebbe farsi un letargo e prova a chiudere gli occhi
ma lui sa che il letargo viene solo d'inverno
riapre gli occhi sul mondo, questo mondo di mostri
che hanno solo due zampe ma sono molto più mostri
Gli resta solo una cosa
chiamare il suo mondo lontano
lo fa con tutto il suo fiato, ma sempre più piano...
Vorrei poterlo salvare, portarlo via con un treno
lasciarlo dopo la pioggia, là sotto l'arcobaleno...
(di Samuele Bersani)
sabato 21 febbraio 2009
Pericolo xenofobia
ULTIM'ORA - Citta' del Vaticano, 20 febbraio 2009, h. 20:42 - (Agenzia Adnkronos) - Il Vaticano ha criticato oggi la scelta del governo di dare il via libera alle ronde di cittadini per il pattugliamento del territorio. Il provvedimento e' stato contestato dal segretario del Pontificio consiglio per i migranti, mons. Agostino Marchetto, che ha parlato di ''abdicazione dello Stato''. La preoccupazione nei Sacri Palazzi e' che una deriva xenofoba possa prendere il sopravvento nelle politiche per la sicurezza. Da parte della Chiesa si criticano le scelte eccessivamente restrittive verso gli immigrati che arrivano nel nostro Paese. La questione delle ronde preoccupa in modo particolare per il rischio che fenomeni di tipo razzista si diffondano fra la popolazione.
venerdì 20 febbraio 2009
Paris at night
mercoledì 18 febbraio 2009
La settimana dell'amicizia
lunedì 16 febbraio 2009
Segnali di abuso dalla grafia
"E’ possibile capire dalla scrittura se un bambino di 5 anni è stato abusato sessualmente? Quali sono gli elementi più eclatanti? Milena"
Gent. Milena,
la ringrazio del quesito, che mi permette di introdurre un argomento interessante per molti. Intanto, mi lasci dire che le generalizzazioni possono essere pericolose, e creare un abuso nell’abuso. Servono comunque per dare una cornice al problema, che va poi analizzato caso per caso, sempre sotto la guida di un vero esperto.
Facciamo un passo indietro ed iniziamo a parlare di apprendimento della scrittura, intendendo con tale termine l’insieme dei gesti grafici, manifestati da scarabocchi, disegni, grafie. Intorno ai 15 mesi, il bambino incomincia a tracciare i primi segni grafici, non necessariamente con matite o colori, magari con le dita sul vapore dei vetri appannati. Verso i 3 anni compaiono cerchi che si susseguono in sequenze, e tramite tali movimenti produrrà le prime lettere maiuscole (I, O, U, H, M), poi le lettere minuscole, poi tutte le rimanenti. Attorno ai 5-6 anni inizia la cosiddetta fase precalligrafica, durante la quale impara le norme dell’ambiente circostante, dimostrando ancora una scarsa destrezza e un basso senso delle proporzioni, infatti è con difficoltà che traccia tratti lunghi, collegamenti e curve. A partire dagli 8 anni in poi, entra nella fase calligrafica infantile, con una grafia più proporzionata ed agile, ma sempre in evoluzione.
Questo per chiederle: siamo sicure di poter parlare di “scrittura” in un bambino di 5 anni? Non sarà prematuro? Comunque, è chiaro che il vero linguaggio del bambino consiste nel disegno, non nella scrittura. Ed è nel disegno che il bambino esprime maggiormente e più spontaneamente sé stesso.
E’ anche stato detto che se il disegno non risulta essere un’attività abituale per un determinato bambino, allora, in tal caso, non può rappresentare uno strumento idoneo a permettere la comunicazione di contenuti sessuali. Ma qui ora stiamo parlando in termini generici, ed è noto che la stragrande maggioranza dei bambini usa il disegno per comunicare qualsiasi contenuto, più frequentemente e più spontaneamente che non attraverso la scrittura. Sebbene esistano pareri contrastanti, il disegno viene comunque considerato da molti, ivi compresi i seguaci della psicoanalisi e della psicologia dello sviluppo, il mezzo che consente al bambino di comunicare il suo disagio, la sua angoscia e la sua modalità difensiva contro il dolore. Tramite il disegno, il bambino è messo in condizione di rivolgere una richiesta di aiuto, ma anche di esprimere vissuti che non possono essere rappresentati tramite la parola, perché troppo dolorosi o rimossi.
In bambini più grandicelli, il grafologo potrebbe somministrare il "disegno del corpo umano", una delle modalità per trattare la diversità sessuale tra maschio e femmina. Si può chiedere al bambino di disegnare il corpo nudo così come lui se lo immagina, dandogli circa venti minuti per eseguire tale disegno; successivamente, gli si chiede se vuole dirci quale è stata la parte del corpo che ha riscosso una maggiore difficoltà nel disegnarla e quale invece quella che ha sortito una difficoltà minore. In questa situazione, il grafologo deve necessariamente manifestare la capacità di "ascolto attivo". I bambini generalmente si mostrano sollevati, se si domanda loro di disegnare, e spesso l'espressione grafica diventa l'unica forma di comunicazione efficace, quando l'ansia raggiunge livelli tali da riuscire purtroppo a bloccare la capacità verbale del minore. Infatti, concedere al bambino la possibilità di disegnare, significa trasmettergli almeno tre messaggi: si capisce il suo bisogno di essere visto e trattato come un bambino; si dà importanza e si riconosce il valore di ciò che egli esprimerà attraverso il disegno; può difendersi dall'esperienza vissuta, rifugiandosi nella fantasia e nel gioco, senza dover precocemente ricorrere alle strategie difensive del mondo adulto. E poi, ancora, l’accettazione di ciò che disegnerà ("non si può mutare nulla che non sia accettato": Jung), l’accettazione del suo dolore e non la negazione e la maschera. Il disegno diventa così comunicazione al servizio dell'ascolto.
Senza ricorrere necessariamente al disegno del corpo umano, che personalmente trovo un po’ “invasivo”, si può semplicemente somministrare il “disegno della figura umana” o, meglio ancora, il “disegno della famiglia”. I bambini abusati fisicamente e/o sessualmente hanno la tendenza a disegnare il corpo umano in modo “distorto”, la figura umana risulta povera di dettagli ed il disegno presenta molti indicatori traumatici; nella gran parte dei casi, i bambini abusati omettono dal disegno il principale caregiver (chi dà le cure, chi accudisce il bambino, generalmente la madre biologica).
Largamente usato è il “disegno della famiglia”, ideato da L. Corman nel 1967, che fornisce al grafologo la possibilità di entrare in contatto con la percezione che il bambino ha di se stesso e delle figure genitoriali, e anche con alcuni indicatori di sviluppo relativi alla sua organizzazione mentale. Questo test rivela le relazioni che il bambino ha instaurato con le figure genitoriali e con le altre persone della famiglia, costituisce lo strumento preferenziale per indagare le rappresentazioni mentali dei suoi legami, manifesta l’immagine della famiglia che il bambino ha acquisito durante la crescita, quindi coglie le fantasie che combinano i vissuti soggettivi e il loro incontro con il mondo esterno. Nei casi di maltrattamento infantile il disegno della famiglia viene ritenuto da grafologi e psicologi uno strumento particolarmente significativo, poiché: nel disegnare se stesso, come membro di una famiglia, il bambino può esprimere sentimenti e pensieri altrimenti inibiti; l’esperto può essere posto in condizione di accostare eventuali conflitti familiari; i bambini maltrattati o abusati spesso hanno disturbi del linguaggio e/o difficoltà nella comunicazione verbale: il disegno potrebbe perciò aiutarli a veicolare le loro emozioni con l’esprimere graficamente i loro vissuti.
E’ importante osservare:
-) la posizione delle figure nel disegno (la cosiddetta “vicinanza affettiva”): la distanza tra i membri della famiglia potrebbe costituire l’espressione grafica della distanza emotiva tra gli individui,
-) la grandezza e la valorizzazione dei personaggi: la grandezza della figura umana rispecchia l’autostima del bambino; fare attenzione a valutare non solo la grandezza della figura intera, ma anche quella di alcune singole parti del corpo,
-) l’omissione di personaggi o di parti del corpo: l’omissione di se stessi esprime forti vissuti di inadeguatezza.
Il disegno della famiglia è un ottimo strumento per comprendere le paure e l’ansia. I bambini maltrattati hanno la tendenza ad omettere se stessi ed una delle figure genitoriali, e a disegnare il corpo in modo distorto, con scarsi dettagli, con carente differenziazione sessuale; emergono, inoltre, clima negativo, aggressività e tratto marcato. I bambini abusati sessualmente hanno la tendenza a disegnare figure grandi oppure con genitali in evidenza, assenza di piedi, mani tagliate.
Per quanto riguarda la maturità grafico-rappresentativa, utilizzando i parametri di Piaget e di Kellogg, sottolineo il fatto che, sebbene il bambino possa avere un livello cognitivo adeguato alla norma, nel momento in cui è vittima di abuso (fisico e/o sessuale), il livello grafico del disegno della famiglia risulta inferiore all’organizzazione cognitiva di base: cioè si tratta di un bambino intelligente che disegna in modo immaturo. Mentre il bambino non abusato esegue un disegno articolato, raffigurando un corpo ricco di particolari, e figure complete, il bambino maltrattato fisicamente produce uno schema corporeo accennato, spesso stilizzato, mancante di particolari, e non fa uso della prospettiva, anche se fosse un bambino al di sopra dei sette anni. E ancora, nel disegno del bambino abusato sessualmente, i primi indicatori di sofferenza, che investe le funzioni mentali nell’ambito simbolico-rappresentativo, sono manifestati dalla povertà grafica e dall’immaturità del disegno.
Per quanto concerne l’omissione di un personaggio, indicando così la modalità che il bambino può usare per svalorizzare un personaggio eliminandolo, e comunicare in tal modo qualcosa di innapagato o non accettato dal gruppo familiare, il bambino non abusato non omette nessun genitore, ma anzi valorizza in modo significativo la coppia genitoriale. Invece, il bambino maltrattato fisicamente, tenderà ad omettere maggiormente i genitori, perché non riesce ad identificarsi con loro. Quindi il genitore violento viene escluso, e vengono aggiunti personaggi esterni al nucleo familiare, soprattutto coetanei, animali e/o oggetti. Escludere i genitori segnala la necessità di tenersi lontano dai sentimenti dolorosi e dalle fantasie, forse perché intrise di aggressività verso le figure genitoriali violente. Ancora, il bambino abusato sessualmente, cancella se stesso o i genitori, o può omettere tutta la famiglia. Può anche aggiungere personaggi esterni, ma è più significativo che siano i genitori ad essere eliminati, con un grande senso di colpa che si scatena nel bambino.
Riguardo alla distorsione del corpo, intendendo con questo termine la cura con cui il bambino disegna le figure umane, e quindi la sua capacità di rappresentare in maniera adeguata il corpo per grandezza, forma e particolari, nel disegno del bambino non abusato la deformazione e la schematizzazione risultano assenti, mentre l’abuso fisico e/o sessuale è correlato significativamente con una distorta ed alterata rappresentazione grafica dell’immagine corporea. Nello specifico, nel disegno del bambino maltrattato sono da evidenziare le deformazioni, le schematizzazioni del corpo, ed in particolare la deformazione, o l’assenza del viso. Tali alterazioni rinviano ad una non corretta e scarsa immagine del proprio corpo, privo del rispecchiamento che verrebbe fornito da un adulto protettivo, tanto da esprimere marcatamente un’angoscia relazionale. Il bambino abusato sessualmente tende a distorcere il corpo nel disegno. Si riscontra l’immobilità emotiva generata dal trauma: il venire a contatto fisicamente e forzatamente con la sessualità adulta crea un’alterata percezione del proprio schema corporeo, ed il volto risulta privo di espressione. Per alcuni Autori, il bambino abusato sessualmente attua “l’erotizzazione del disegno”; ritengo che l’ abuso sessuale determini, invece, una devitalizzazione ed una distorsione più complessa di tutto il corpo, non solo di una parte.
Relativamente all’identificazione, cioè alla scelta del personaggio che il bambino indica dopo la domanda “Chi vorresti essere?”, tale identificazione indica il personaggio con attributi desiderati dal bambino, che vorrebbe fare suoi. Il bambino non abusato o desidera essere un genitore o desidera essere un fratello. Il bambino maltrattato, invece, esclude i genitori dalla propria scelta, non desidera essere qualcun altro, ma solo essere se stesso. Questo perché, essendo esposto a violenza, sente che si deve staccare dagli adulti, poiché i loro modelli contengono aggressività e vive i genitori come inaffidabili. Il bambino abusato sessualmente esclude pure lui i genitori dalla propria scelta, preferisce o essere se stesso, o essere nessuno. Le ferite provocate dall’abuso cancellano il desiderio di assomigliare ad un genitore. Sia il genitore abusante che il genitore non abusante sono entrambi vissuti come poco desiderabili, in quanto contemporaneamente coinvolti.
Così, il bambino abusato vuole essere se stesso, per cercare di fare affidamento solo sulle proprie risorse, oppure non vuole assomigliare a nessuno, perché, soffocato dalla realtà, non trova nemmeno nella fantasia una qualche via di fuga.
Infine, sulla vicinanza affettiva, con cui s’intende lo spazio che il bambino pone tra se stesso e gli altri membri familiari: il bambino non abusato si disegna o vicino, o in mezzo ai genitori. Il bambino maltrattato si disegna isolato, manifestando così il vuoto relazionale che vive all’interno della famiglia: è lontano perché è solo, non può contare su relazioni che diano sicurezza.
Anche il bambino abusato si disegna isolato, perché non esiste un solo genitore in grado di accogliere il suo disagio. E’solo anche perché rifiuta rapporti che sono fonte sia di atti violenti sia di atti morbosi.
Dal punto di vista strettamente grafologico, parlando di grafologia, sono almeno tre i fattori fondamentali sui quali basare l’analisi di un disegno e/o di uno scritto di un bambino possibile vittima di abuso: il simbolismo spaziale, il ritmo grafico e la pressione grafica.
Per quanto riguarda la pressione grafica (traccia impressa dallo strumento scrittorio sul foglio in profondità ed in ampiezza), risulta importante osservare la qualità del tratto -ampiezza e forza-.
Un tratto corto, oppure lungo ma fatto di piccoli tratti spezzati, ci mostra inibizione, tendenze introvertite. Un tratto forte, una forte pressione grafica sul foglio, indica istintività oppure audacia, violenza, sicurezza; una pressione debole manifesta inibizione oppure debolezza, dolcezza, timidezza.
Così come è importante considerare il ritmo grafico del tracciato: cioè notare se nelle diverse figure disegnate esistano e si ripetano gli stessi tratti, oppure se il disegno risulti spontaneo, libero. Nel primo caso, ci si trova in presenza di un bambino non spontaneo, costretto, forse con un carattere ossessivo. Purtroppo, entrare in contatto con il ritmo di un disegno, o di una grafia, non è affatto semplice, in quanto frutto di bagaglio professionale, di esperienza, di pratica e di una dote personale particolare; di conseguenza, sarà più semplice osservarne la pressione e il simbolismo spaziale.
Per il simbolismo spaziale o grafico, dobbiamo individuare la zona della pagina che il disegno occupa: la parte inferiore rappresenta gli istinti primitivi di conservazione della vita -depressione-; nella parte superiore si situano gli ideali, i sogni, l’immaginazione; la parte a destra raffigura l’avvenire; la parte a sinistra il passato -regressione-. Le zone lasciate in bianco, non disegnate, possono essere aree proibite, zone tabù. Se il bambino non è mancino, ma destrimane, il disegno dovrebbe strutturarsi -nella successione temporale- da sinistra a destra, come la scrittura, cioè seguendo il movimento progressivo naturale; se, invece, si struttura da destra a sinistra, ci si trova di fronte ad un movimento regressivo, indice di allarme.
In conclusione, i disegni della famiglia dei bambini vittime di abuso fisico e/o sessuale mostrano in modo significativo più indicatori di stress emotivo, poiché gli autori proiettano il loro dramma interiore sul prodotto grafico. E’ sempre importante notare, in tutti i disegni, se il bambino prima disegna un personaggio e poi lo cancella brutalmente con colori, o con la gomma; un altro segnale indicativo è costituito dal cambiamento improvviso della modalità del disegno abituale, che può diventare sessuato, destrutturato, frammentato, o non corrispondere al bagaglio di esperienze di un minore. E’ da sottolineare che un singolo test, da solo, anche se esprime disagio e malessere, non deve produrre in noi altro che un senso di attesa, nel senso che dobbiamo disporre di più test per avere un quadro di allarme, meglio se confrontati con la scrittura del bambino, ed affidare il tutto alle mani di un esperto, qualificato, attento e sensibile.
Bibliografia minima
Corman L., Il disegno della famiglia: test per bambini, Boringhieri, Torino, 1981
Jung C.G., Psicoterapie e cure d'anime, in: Opere, Vol XI; Boringhieri, Torino
Kellog R., Analisi dell’arte infantile, Emme, Milano, 1969
Lumachelli A. Il disegno infantile: possibile traccia di abuso subito, XV Convegno Nazionale APRESPA “Il trauma: segni, sintomi e strategie di intervento-Contributi dalla scrittura e dal disegno”
Lumachelli A., La scrittura della personalità
Lumachelli A., Scrittura creatività e arte
Machover K., Drawing of the human figure, Anderson, 1951
Miller A., La persecuzione del bambino, Boringhieri, Torino, 1988
Moretti G., Trattato di grafologia, Ediz. Messaggero, Padova, 2002
Sorensen T., Snow B. (1991), “How children tell: The process of desclosure in child sexual abuse”, Child abuse and neglect
Thomas G.V., Silk A.M.J., An Introduction to the psychology of children’s drawings, N. Y.,1990
[mio contributo apparso sul sito www.cesap.net in data 17/05/2006]
sabato 14 febbraio 2009
LA TUA ANIMA
Oggi, nel giorno dell'armonia universale, dedico a tutti di poter leggere e fare propria questa bellissima poesia. Amatevi! Amate la vostra Anima ...
La tua anima e' un fiume, mio amore
scorre in alto tra le montagne
tra le montagne verso la piana
verso la piana senza poterla raggiungere
senza raggiungere il sonno dei salici piangenti
la quiete dei larghi archi di ponte
dell'erbe acquatiche dell'anatre della testa verde
senza raggiungere la dolcezza triste delle superfici piane
senza raggiungere i campi di grano al chiaro di luna
scorre verso la piana
scorre in alto tra le montagne
il sole azzurro delle nevi delle montagne
scorre schiumeggiando mescolando nel fondo le pietre nere
con quelle bianche
scorre coi suoi pesci che nuotano contro corrente
vigili nelle curve
s'inabissa e s'inalbera
pazza del proprio fragore
scorre in alto tra le montagne
tra le montagne verso la piana
verso la piana inseguendola
senza poterla raggiungere.
Nazim HIKMET
martedì 10 febbraio 2009
Protocollo delle Nazioni Unite del 2000
Protocollo opzionale alla convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini delle Nazioni Unite – New York 2000
Gli Stati parte al presente Protocollo Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e l'applicazione delle sue disposizioni, in particolare dell'articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,
Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischiante o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,
Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,
Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini,
Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,
Preoccupati per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la
penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicante bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,
Convinti che l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza
delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,
Ritenendo la necessità di un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all'origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l'attuazione della legge a livello nazionale,
Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all'esecuzione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell'OIL, concernente l'interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l'azione immediata in vista della loro eliminazione.
Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,
Considerando che occorre attuare le norme del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e
raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati,
In debita considerazione dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,
Hanno concordato quanto segue
Articolo 1
Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.
Articolo 2
Ai fini del presente Protocollo:
a) per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazioni che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
b) per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
c) per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.
Articolo 3
1. Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato:
a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all'articolo 2:
i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini:
a. sfruttare il bambino a fini sessuali;
b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro;
c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato;
ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione;
b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2;
c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all'articolo 2.
2. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.
3. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.
4. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
5. Gli Stati parte prendono ogni provvedimento giuridico e amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell'adozione di un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.
Articolo 4
1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.
2. Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, nei seguenti casi:
a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o a la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo;
b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.
3. Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza la fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.
4. Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.
Articolo 5
1. I reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizione enunciate in detti trattati.
2. Se uno Stato parte, il quale subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda tali reati. L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.
4. Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini dell'estradizione, come essendo stati commesse non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell'art. 4.
5. Se un a richiesta di estradizione viene presentato per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere l'estradizione in ragione della nazionalità dell'autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un
procedimento legale.
Articolo 6
1. Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessaria alla procedura.
2. Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.
Articolo 7
Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:
a) Prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro, come opportuno:
i) di beni come documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per agevolarne la perpetrazione;
ii) del prodotto di tali reati;
b) Danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;
c) Prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.
Articolo 8
1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:
a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
f) Vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
g) Evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
2. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.
3. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
4. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
5. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.
Articolo 9
1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.
2. Con l'informazione mediante ogni mezzo appropriato, l'istruzione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal presente Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano al partecipazione della collettività e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d'informazione, d'istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.
3. Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.
4. Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.
5. Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte nel presente Protocollo.
Articolo 10
1. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.
3. Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili.
4. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.
Articolo 11
Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:
a) nella legislazione di uno Stato parte:
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
Articolo 12
1. Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazione particolareggiate sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.
2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'art. 44 della Convenzione, tutte le nuove informazione relative all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni supplementari circa l'applicazione del presente protocollo.
Articolo 13
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato che è parte alla convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 14
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 15
1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data.
Articolo 16
1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parte, domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrato 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.
Articolo 17
1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.
lunedì 9 febbraio 2009
La firma in grafologia
La firma può essere definita come l'immagine che la [lo] scrivente possiede di sé: manifesta le aspirazioni, i complessi, i bisogni e i desideri profondi i tratti dominanti della personalità.. L’esame grafologico della sola firma non risulta esaustivo per poter descrivere la personalità individuale; comunque, essa rappresenta un elemento necessario di sostegno oppure di correzione della indicazioni fornite dal testo. Essendo la scrittura un mezzo di comunicazione con l’ambiente, quindi lo strumento con cui ci presentiamo agli altri, si può affermare che la firma è il desiderio di come la sua autrice [autore] vorrebbe farsi conoscere, considerare ed apprezzare dal mondo circostante. Bisogna esaminare la firma con gli stessi criteri di osservazione del testo, e rapportare il suo significato sempre al testo: la relazione fra i due può essere di conformità/omogeneità o di difformità/disomogeneità. Se la firma ed il testo vengono tracciati con lo stesso stile, la [lo] scrivente manifesta omogeneità fra realtà intima e realtà sociale, e si propone agli altri così come è nel proprio intimo. Se la firma ed il testo, invece, risultano piuttosto diversi, tale diversità rivela una personalità che si propone all'esterno in maniera dissimile da come è nella realtà interiore, per le ragioni più disparate, palesando una scarsa integrazione tra l'Io "intimo" e l'Io "sociale".
[Articolo di Alessandra Lumachelli, apparso sul blog Rosa Stanton col titolo: "La firma ovvero come ci presentiamo al mondo", il 21 dicembre 2008]
sabato 7 febbraio 2009
Conferenza
venerdì 6 febbraio 2009
La scrittura e la personalità
giovedì 5 febbraio 2009
SIMBOLICAMENTE....
Nella nostra scrittura c'e' il nostro Io piu' autentico, ed e' questo che risalta quando osserviamo un testo scritto. Nel foglio trasferiamo la simbolistica universale, sedimentate nel nostro patrimonio genetico dagli albori della civiltà e rielaborata poi da ognuno di noi in modo personalissimo. Così in alto si trovano gli ideali, le aspirazioni, lo spirituale; in basso, gli istinti, la nutrizione, la motricità, e l'inconscio in generale. A sinistra, la Madre, l'origine, il passato, l'introversione e la regressione; a destra, il Padre, il futuro, gli altri, l'attività...
[pubblicato su rosastanton.blogspot.com il 22.10.2007]
mercoledì 4 febbraio 2009
Chi conta di più?
Napoli, i bimbi violati senza alcun supporto
Chi protegge i bambini a Napoli? Cinquecento piccoli abusati, maltrattati, vittime di situazioni familiari con problemi di alcolismo o tossicodipendenza, stanno per essere dimessi dalle comunità che li accolgono. Perchè il Comune non paga più le rette né gli stipendi degli operatori dal novembre 2007. Vale a dire che il sistema è senza fondi da 15 lunghi mesi. A lanciare l'allarme, con una lettera aperta al sindaco Rosa Russo Iervolino e alla giunta partenopea, è il Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'abuso all'Infanzia) . Alcune comunità hanno già chiuso, una dozzina di bimbi sono stati ricondotti nelle famiglie da cui provenivano (quelle giudicate meno pericolose), decine di altri sono stati smistati in strutture diverse. «La dimissione precoce dei minori - scrive il Cismai - rappresenta in prospettiva un danno irreparabile per la loro evoluzione. La chiusura delle comunità rappresenta il fallimento della protezione attivata rigettandoli in bocca al lupo, in situazioni ancora rischiose per l'integrità fisica e mentale». La Comunità Oikos, che ospita 7 bambini da 5 a 14 anni, ha organizzato stasera una fiaccolata sotto Palazzo San Giacomo e sta raccogliendo le firme per una petizione all'amministrazione comunale. Il problema dei finanziamenti alle comunità a Napoli esiste da molti anni, ma con il deflagrare dell'emergenza rifiuti anche i provvedimenti tampone utilizzati in passato, come fidi bancari garantiti dal Comune, appaiono difficili. Agli operatori del settore le prospettive appaiono cupe. Molti, senza stipendio, sono stati costretti a cercarsi un altro lavoro interrompendo un rapporto di fiducia costruito negli anni con i piccoli. «C'è una grande preoccupazione - ammette Marianna Giordano, psicologa e assistente sociale - Se gli operatori se ne vanno, chi si occuperà dei bambini? Trasferirli in altri comuni significa recidere altri legami, aggiungere un altro trauma». Ancora più dura l'analisi di Gianni Morelli, responsabile della comunità Oikos: «Comincia un effetto a catena: nessuno vuole accogliere questi minori di cui non si sa chi pagherà la retta». [Articolo di Federica Fantozzi, apparso su "L'Unità" del 31.01.2009]
lunedì 2 febbraio 2009
Se
Se
Se… riesci a non perdere la testa,
quando tutti intorno a te la perdono e ti mettono sotto accusa;
Se… riesci ad aver fiducia in te stesso, quando tutti dubitano di te,
ma a tenere nel giusto conto il loro dubitare;
Se… riesci ad aspettare, senza stancarti di aspettare,
o, essendo calunniato, a non rispondere con calunnie
o, essendo odiato, a non abbandonarti all’odio
pur non mostrandoti ne troppo buono ne parlando troppo da saggio;
Se…riesci a sognare senza fare dei sogni i tuoi padroni;
Se…riesci a pensare, senza fare dei pensieri il tuo fine;
Se…riesci, incontrando il Successo e la Sconfitta
a trattare questi due impostori allo stesso modo;
Se… riesci a sopportare di sentire le verità che tu hai dette,
distorte da furfanti che ne fanno trappole per sciocchi,
o vedere le cose per le quali tu hai dato la vita, distrutte
e umilmente, ricostruirle con i tuoi strumenti ormai logori;
Se…riesci a fare un sol fagotto delle tue vittorie,
e rischiarle in un sol colpo a testa e croce,
e perdere, e ricominciare daccapo
senza dire mai una parola su quello che hai perduto;
Se… riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi
a sorreggerti, anche dopo molto tempo che non te li senti più,
ed a resistere quando ormai in te non c’è più niente,
tranne la tua volontà che ripete …resisti;
Se…riesci a parlare con la canaglia senza perdere la tua onestà,
o a passeggiare con il re senza perdere il senso comune;
Se…tanto amici che nemici non possono ferirti;
Se…tutti gli uomini per te contano, ma nessuno troppo;
Se…riesci a colmare l’inesorabile minuto,
con un momento fatto di sessanta secondi;
Tu hai la terra e tutto ciò che è in essa e quel che più conta………
…………SARAI UN UOMO…….figlio mio!
Rudyard Kipling
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