giovedì 14 giugno 2012

Citazioni del padre della PAS

Riporto qui, perchè richiestemi da diversi professionisti, alcune aberranti citazioni testuali del padre della PAS-Parental Alienation Syndrome, il dottor Richard Alan Gardner (1931-2003), con traduzione e riferimento bibliografico. Spero che i professionisti che ancora si ostinano ad utilizzare la PAS come diagnosi e/o mezzo di difesa, realizzino, dopo tale lettura, quale tipo di abominio abbiano perpetrato utilizzandola. Gardner: "We need well-publicized civil lawsuits against incompetent and/or overzealous psychologists, psychiatrists, social workers, child protection workers, 'child advocates', police, and detectives whose ineptitude has promulgated a false accusation"; traduzione: "Abbiamo bisogno di cause civili ben pubblicizzate contro gli psicologi incompetenti e/o troppo zelanti, gli psichiatri, gli assistenti sociali, i lavoratori per la tutela dei minori, i 'difensori del bambino', la polizia e gli investigatori, la cui inettitudine ha promulgato una falsa accusa" (Gardner, Richard A., Issues in Child Abuse Accusations, 5(1), p. 26). Gardner: "At the present time, the sexually abused child is generally considered to be the victim, though the child may initiate sexual encounters by 'seducting' the adult; traduzione: "Al momento attuale, il bambino abusato sessualmente viene generalmente considerato come la vittima, anche se il bambino può iniziare gli incontri sessuali col 'sedurre' l'adulto" (Gardner, Richard A., Child Custody Litigation (1986), p. 93). Gardner: "It is of interest that of all the ancient peoples it may very well be that the Jews were the only ones who were punitive toward pedophiles"; traduzione: E' interessante notare che di tutti i popoli antichi, può benissimo essere che gli Ebrei fossero gli unici ad essere punitivi nei confronti dei pedofili" (Gardner, Richard A., True and False Accusations of Child Sex Abuse (1992), pp. 46-47).

lunedì 21 maggio 2012

L'ultimo muro di Alessandra L. (di G. Porzi)

Racconta di bambini attraverso i loro disegni, Alessandra Lumachelli; o meglio del loro universo attraverso i segnali che lanciano al mondo con la scrittura e i disegni. E spesso sono messaggi di dolore, solitudine e abusi subiti. Un universo nel quale spesso gli adulti, siano essi genitori, insegnanti o allenatori faticano a entrare e a trovare ina bussola per orientarsi. Per questo, secondo Alessandra Lumachelli è necessario abbattere quel muro di silenzio che condanna gli adulti a non entrare in questo mondo. Per questo, molto probabilmente, “Distruggere il muro del silenzio” è il titolo del suo ultimo libro, edito da Albatros, che porta la prefazione di Maria Rita Parsi. Alessandra Lumachelli è un perito grafologico, una formatrice che associa a questa disciplina interessi pedagogici e psicologici., una studiosa che con questo libro ha voluto circumnavigare questo mondo e offrire un’interpretazione, una lettura. Ma “Distruggere il muro del silenzio” non è solo questo, è anche un’occasione offerta agli adulti per compiere un viaggio all’interno di se stessi e scoprire gli strumenti che rendano possibile l’abbattimento di quel muro. “I bambini sono coraggiosi, spiega la Lumachelli, alla fine manifestano il loro vissuto; dai loro disegni si vede tutto. Dai casi contenuti nel libro emergono storie di bambini abusati, disagio, difficoltà di relazione”. Sta quindi agli adulti saper leggere, meglio, ascoltare. “Questo è possibile col dialogo, con la gestione delle emozioni. C’è un analfabetismo emotivo e nel contempo una fame di emozioni che la voglia di perfezione tende a soffocare”. Per la Lumachelli c’è bisogno di momenti, di luoghi, di istituti che educhino alle emozioni, per poterle canalizzare e gestire”.

tavola rotonda sull'abuso minorile, Macerata

presentazione "Distruggere il muro del silenzio" alla biblioteca Zavatti di Civitanova Marche

lunedì 16 maggio 2011

La costruzione sociale della PAS



Convegno “PAS: un’arma impropria contro i diritti delle donne e dei bambini” – Roma, 06 maggio 2011, Movimento per l’Infanzia
La costruzione sociale della PAS
relazione di Alessandra Lumachelli

Nel 1913 Ferdinand de Sassure nel suo saggio “Corso di linguistica generale” afferma che, nella struttura del linguaggio (con la quale delineiamo la nostra esperienza), il concetto centrale è quello di “segno”.
Le cose che si trovano all’interno della nostra mente sono segni, e come tali hanno due componenti: il significante (il suono della parola, per es., “bambino”) e il significato (la cosa indicata, il bambino in carne ed ossa).
Per Sassure il legame tra significante e significato ha un’importante caratteristica: è arbitrario, è una pura convenzione.
Infatti ogni lingua utilizza parole diverse per indicare il bambino (child, enfant, ecc.).
Inoltre, abbiamo diviso il mondo in bambini, adulti, animali, intelligenza, emozioni, ecc., ma esistono culture in cui le nostre suddivisioni non hanno luogo.
Quindi, noi con il linguaggio abbiamo suddiviso il mondo in categorie arbitrarie.
Ed è perciò che Sassure sostiene che il nostro linguaggio non applica etichette ad una realtà oggettiva, ma costruisce una realtà in modo arbitrario e soggettivo.
Per il linguista ginevrino, quando un significante si connette ad un significato, questa connessione diventa fissa, e assume un significato condiviso (ma non immutabile nel tempo).
Durante la seconda guerra mondiale, i governi britannico e statunitense richiedono ad alcuni psicologi di rintracciare strumenti concettuali utilizzabili a fini propagandistici e di manipolazione delle coscienze, per tenere alto il morale delle truppe e convincere ad es. i soldati a cibarsi in maniera misera.
Nasce il “costruzionismo sociale” (Gergen, Focault, Derrida, Parker).
Si evidenzia così il legame tra sapere e potere: il linguaggio diventa una forma di azione sociale, e quando le persone parlano l’una all’altra è allora che si costruisce il mondo.
La nostra conoscenza non è una diretta percezione della realtà, ma è nell’interazione reciproca che costruiamo la nostra versione soggettiva della realtà.
La nozione di verità diventa illusoria.
Anche l’identità si costruisce nei discorsi che intervengono nelle relazioni con le altre persone.
Quindi l’identità non sgorga dall’interno di un individuo, ma emerge dal mondo sociale in cui la gente nuota, in un mare di segni linguistici, un mare che è il medium, il mezzo della nostra esistenza.
Gli eventi, le persone, i fenomeni sociali risultano soggetti continuamente ad una grande varietà di costruzioni possibili.
Alcune di tali costruzioni appaiono più sensate, più verosimili di altre.
Per Focault la conoscenza, intesa come la particolare idea del mondo prevalente nel senso comune, è strettamente, intimamente connessa col potere.
Il potere è precisamente un effetto del discorso.
Definire una cosa, una persona, il mondo in un modo che ti consente di fare certe cose che vuoi fare, questo è esercitare potere.
Ecco come s’inserisce nel quadro della società attuale la falsa sindrome di PAS, inventata da Gardner negli Stati Uniti negli anni ’80.
Avendo Gardner deciso di difendere, a suon di centinaia dollari, i padri abusanti nelle cause di separazione, sceglie di costruire una realtà arbitraria: sostiene, quindi, che ogni madre che, in una causa di separazione, accusa il proprio partner di abusi nei confronti dei figli minori, lo fa solo perchè è pazza, e perchè tenta di manipolare i bambini, per allontanarli dal padre e per ottenere denaro da tali affermazioni.
E, a grappolo, sono state inventate altre malattie, generate dalla PAS: la sindrome della madre malevola, il bambino alienato, ecc., affermando che pure Freud descriveva tali sindromi.
In realtà, Freud in “Totem e tabù”, parlando dell’istinto di morte, cioè della nostalgia che l’essere umano avrebbe nei confronti del nulla e del caos, nostalgia che può concretizzarsi in comportamenti distruttivi e in esplosioni di aggressività incontrollata, introduce la sindrome di Medea, che può condurre all’infanticidio.
Medea, nel mito greco, tradita dal suo amato Giasone, impazzisce ed arriva ad uccidere i propri figli.
Ma l’infanticidio è una infinitesima percentuale a fronte di un prevalente comportamento materno sano.
Le sindromi si fondano su comportamenti reiterati socialmente e statisticamente corposi.
Per inciso, sono assolutamente d’accordo con Briffault, il quale sostiene che l’istinto materno non è affatto innato.
Anche per me, la maternità è un sentimento che può, o meno, svilupparsi in una donna, ma non è “scontato”, non è già insito nel DNA femminile.
Negli ultimi anni, si registra un cambiamento strutturale del pedofilo così come lo si intendeva precedentemente: le statistiche non ci descrivono più un uomo anziano, povero, senza cultura, solo e senza figli/nipoti, ma ci raccontano di un uomo di 30-50 anni, con buona/ottima istruzione ed un lavoro ben remunerato, sposato, con figli.
Potremmo definirlo un uomo di potere.
Ed assistiamo ad un crescente aumento di cause per separazione.
Non si può non collegare la comparsa improvvisa del fenomeno PAS con il tentativo di soffocare la voce di chi, culturalmente nei secoli, ha sempre avuto meno potere decisionale: i bambini (che non votano) e le donne.
Eppure i bambini sono il nostro presente, la nostra forza, il nostro tesoro.
Ed ognuno di noi, qualsiasi professione svolga, che sia genitore o meno, ha l’obbligo, in quanto adulto e membro della società, di tutelare i minori, i più piccoli.
Nonostante l’apparente centralità del minore nella nostra società (centralità di marketing, economica, ma mai culturale, profondamente radicata), si continua a fondare il mondo sullo strapotere dell’adulto.
Concludo con le parole usate dalla Prof. Maria Rita Parsi per chiudere la prefazione al mio saggio “Distruggere il muro del silenzio”: “Insomma, un mondo a misura di bambino perché la dismisura è già, di per sé, la madre di tutti gli abusi”.
Grazie.

martedì 1 dicembre 2009

DISEGNO DI LEGGE SUL “PROCESSO BREVE” PER REATI IN DANNO DI MINORI



DOCUMENTO CISMAI SUGLI EFFETTI DEL DISEGNO DI LEGGE SUL “PROCESSO BREVE” NELLE PROCEDURE PENALI PER REATI IN DANNO DI MINORI
Il Cismai – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Mal-trattamento e l’Abuso all’Infanzia intende lanciare con questo documento un appello a tutte le forze politiche e sociali contro l’approvazione del disegno di legge, cosiddetto sul processo breve, per le gravi conseguenze ed i rischi che esso avrebbe nel lasciare impuniti i reati che più frequentemente vengono commessi in danno di minori, come di seguito illustrati. Il disegno di legge “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo” intenderebbe, infatti, introdurre nel nostro ordinamento un nuovo istituto: la “prescrizione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole”. Si tratterebbe di un istituto necessario per soddisfare “il diritto dell’imputato a non restare sotto la soggezione del processo per un periodo di tempo troppo lungo” “prevedendo ex lege termini massimi di durata dei diversi gradi di giudizio, il cui superamento obbliga il giudice della fase a pronunciare sentenza di non doversi procedere” (dalla relazione al disegno di legge). Tralasciando le considerazioni sulla contraddittorietà e dell’incostituzionalità della nuova previsione, occorre verificare quali ricadute avrà il disegno di legge, se approvato nel testo finora noto, sull’attività di indagine e processuale relativa alle “fasce deboli”, e principalmente ai minori. Il disegno di legge prevede che l’estinzione del processo non operi per i reati puniti con pena edittale superiore ai 10 anni di reclusione (art. 2, comma 1). Sono previste, poi, delle esclusioni sulla base di requisiti soggettivi (l’aver riportato l’imputato “una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione” o l’essere stato lo stesso “dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale”, qualifiche tutte decisamente rare nelle ipotesi di cui ci si occupa in questa “riflessione”) nonché esclusioni oggettive sulla base del titolo di reato oggetto del procedimento. In quest’ultimo caso sono esclusi dalla estinzione (per ciò che interessa i procedimenti per reati contro i minori):
] “delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter del codice penale”;
] “delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice penale”
] “delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale” e dunque, per ciò che qui interessa, i “delitti previsti dagli artt. 600, 600bis, comma 1°, 600ter, comma 1°, 601, 602, 609bis nelle ipotesi aggravate previste dall’art. 609ter, 609quater, 609octies del codice penale” (art. 407, comma 2, lett. a), n° 7bis) c.p.).
La prima immediata conseguenza è la esclusione dal novero dei reati per i quali non si applica il nuovo istituto del reato di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), fatta eccezione per l’ipotesi in cui dalla condotta di maltrattamento si siano prodotte nella persona offesa “lesioni gravissime” o “la morte” (secondo e terzo periodo del comma 2° dell’art. 572 c.p., dovendosi applicare per la determinazione della pena l’art. 157 c.p.). Questa “scelta” legislativa appare tanto più contraddittoria quando si pensi alla espressa esclusione dell’operatività del nuovo istituto del reato di stalking (art. 612bis c.p.), che costituisce - laddove la condotta integri l’aggravante del secondo comma (“se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”) - prosecuzione di fatto del reato di maltrattamenti. In definitiva, se l’azione persecutoria si svolge in ambito familiare e tra coniugi conviventi, il processo si estingue (salvo che la persona offesa abbia subito una lesione alla propria integrità consistente in una lesione gravissima – art. 583, comma 2° c.p. - o che dal fatto sia derivata la morte della persona offesa), mentre se si svolge tra ex coniugi o comunque ex conviventi (qualunque sia la conseguenza fisica o mentale della condotta), il processo non si estingue. Sono esclusi dal novero dei reati per i quali il processo non si estingue, i reati c.d. “minori”, ma di particolare disvalore e significanza per chiunque abbia a cuore le sorti dei minori, e specificamente:
- violazione degli obblighi di assistenza familiare, in cui è compresa la condotta di chi “malversa o dilapida i beni del figlio minore” e di chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore” (art. 570 c.p.);
- abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, anche nelle ipotesi aggravate della lesione personale o della morte conseguenza della condotta (art. 571 c.p.);
- sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.);
- sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574bis c.p.);
- abbandono di persone minori o incapaci, anche nelle ipotesi aggravate della lesione personale o della morte, conseguenze della condotta (art. 591 c.p.);
- la stragrande maggioranza dei reati di aggressione alla incolumità fisica, psichica e morale del minore: percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali anche gravi (artt. 582, 583 c.p. le gravissime sono escluse), l’omicidio colposo (art. 589 c.p.), l’omissione di soccorso (art. 593 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), etc..
E’ peraltro curioso come “convenga” all’autore dell’aggressione (dalla quale siano derivate lesioni personali o addirittura la morte) dichiarare di aver voluto realizzare la condotta di abuso ex art. 571 c.p. o di abbandono ex art. 591 c.p. per vedere estinto un processo altrimenti non estinguibile. Sono inoltre inclusi nel novero dei reati per i quali si applica la disposizione sull’estinzione del processo:
- la corruzione di minorenne (art. 609quinquies c.p.);
- larga parte del reato di pornografia minorile ex art. 600ter c.p., specificamente i commi 3° (che punisce “chiunque …. con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico” realizzato utilizzando minori degli anni diciotto “ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto”) e 4° c.p. (che punisce “chiunque … offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico” sopra indicato);
- larga parte del reato di prostituzione minorile ex art. 600bis, specificamente i commi 2° (che punisce chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica”) e 3° (che punisce la stessa condotta quando realizzata “nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici”) c.p.;
- la detenzione di materiale pedopornografico ex art. 609quater;
ovvero reati che hanno una oggettiva, particolare e rilevante pericolosità sociale sia per la condotta che per gli effetti determinati sulle persone offese (reali o potenziali).
Occorre infine osservare come sia singolare il contenuto delle dichiarazioni sul disegno di legge, fatte il 19 novembre u.s. dal Ministro della Giustizia alla Camera dei Deputati, nella parte in cui si stima un impatto sull’applicazione della regola del processo breve nella misura dell'1%. Se fosse vero - come sostiene il Ministro - che la riforma riguarderebbe soltanto l'un per cento dei processi (dato purtroppo lontano dalla più ottimistica stima), sarebbe allora incomprensibile la fretta nell'approvare la proposta di legge, salvo che le finalità non siano diverse rispetto agli interessi collettivi, e fra questi agli interessi anche dei minori. Il Cismai, alla luce delle esposte considerazioni, esprime la sua forte preoccupazione sul testo dell’attuale disegno di legge che avrebbe, fra le sue conseguenze, l’effetto di depenalizzare la gran parte dei delitti commessi in danno dei minori, specie di quelli relativi al maltrattamento, minando alla base tutto il processo di protezione e di cura del minore stesso, ponendosi in contrasto con il principio della certezza della pena per gli autori di reato contro i minori sul quale il Cismai da sempre si batte.
(www.cismai.org)